In Breve
- Quali sono le principali novità introdotte dalla riforma?
- La riforma introduce rimborsi più rapidi, obblighi di trasparenza e tutele per famiglie e disabili.
- Quando entreranno in vigore le nuove norme?
- Le norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
- Qual è il risarcimento per ritardi superiori a tre ore?
- Il risarcimento varia tra 250 e 600 euro, a seconda della distanza del volo.
Il Parlamento Europeo ha approvato, con un ampio consenso di 646 voti favorevoli, 12 contrari e 3 astensioni, la revisione delle norme sui diritti dei passeggeri aerei. Questa riforma, che aggiorna le regole in vigore dal 2004, introduce significative novità in materia di rimborsi, trasparenza e tutele per famiglie e persone con disabilità.
Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea e la conferma formale del Consiglio, mantengono il diritto al rimborso o alla riprotezione in caso di cancellazioni. Inoltre, i passeggeri avranno diritto a un risarcimento per ritardi superiori alle tre ore, con importi differenziati in base alla distanza del volo:
- 250 euro per voli fino a 1.500 km;
- 400 euro per tratte intra-Ue oltre 1.500 km e per voli tra 1.500 e 3.500 km;
- 600 euro per tratte superiori ai 3.500 km.
In caso di collegamenti a maggiore distanza, le compagnie aeree possono ridurre il risarcimento del 50% se offrono una riprotezione che consente l’arrivo con un ritardo inferiore alle quattro ore. I passeggeri che scelgono il rimborso lo riceveranno automaticamente, mentre chi subisce un’interruzione avrà istruzioni chiare su come presentare la domanda di risarcimento entro quattro giorni dalla conclusione del viaggio, senza la necessità di creare un account o scaricare app.
Il termine per presentare un reclamo è fissato a nove mesi, e le compagnie aeree avranno 30 giorni per effettuare il pagamento o per motivare un’eventuale esenzione, dimostrando di aver invocato circostanze eccezionali.
Inoltre, le compagnie, gli intermediari e i motori di ricerca dovranno mostrare fin dall’inizio la tariffa comprensiva del bagaglio a mano, pur potendo offrire prezzi più bassi per chi viaggia senza bagaglio. Tra le altre misure pratiche introdotte, si segnala la possibilità di utilizzare il volo di ritorno di un biglietto andata/ritorno anche se la tratta di andata non è stata effettuata, l’assenza di costi per correzioni ortografiche del nome e l’accettazione della carta d’imbarco stampata al check-in.
Le nuove norme chiariscono anche le circostanze eccezionali che esonerano le compagnie dal pagamento del risarcimento, come calamità naturali, guerre e condizioni meteorologiche estreme. Tuttavia, anche in questi casi, le compagnie sono obbligate a fornire assistenza materiale ai passeggeri, come ristoro ogni due ore di attesa e alloggio se necessario.
Particolare attenzione è riservata ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta, i quali mantengono il diritto al risarcimento e all’assistenza se perdono il volo a causa della mancanza di supporto necessario da parte dell’aeroporto. Le compagnie aeree sono inoltre tenute a non separare le famiglie con minori: chi accompagna un bambino sotto i 14 anni deve ricevere un posto adiacente senza supplemento.
La procedura di terza lettura prevede che il Consiglio confermi l’accordo entro l’inizio di agosto 2026. Le norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e gli Stati membri e le compagnie aeree avranno un anno per adeguare le disposizioni.

